1. Ai fini di cui alla presente legge, si applicano le definizioni stabilite dal presente articolo.
2. Per «condizione clinica debilitante» si intende:
a) lo stato terminale di pazienti affetti da cancro o da sindrome da immunodeficienza;
b) la situazione di pazienti affetti da cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza, sclerosi multipla o glaucoma, a condizione che:
1) la malattia o il trattamento di essa provochi sintomi severi, persistenti e non trattabili;
2) nel corso dell'evoluzione della malattia siano state attuate tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche previste dai relativi protocolli medici e tali procedure non abbiano condotto ad un significativo alleviamento dei sintomi;
c) le condizioni cliniche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), individuate con apposito decreto del Ministro della salute.
3. Per «limite al possesso» si intende la quantità di cannabis posseduta dal paziente, che non può comunque superare il numero di tre piante di cannabis coltivate e il peso di 100 grammi di cannabis utilizzabile.
4. Per «coltivatore autorizzato» si intende una persona di almeno diciotto anni di età e senza precedenti di condanna per reati legati al traffico di droga, a cui è stata rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione,
1. Ai fini del riconoscimento quale paziente autorizzato all'uso medico di cannabis, il paziente in condizione clinica debilitante diagnosticata dal medico curante deve presentare la domanda presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Se il paziente è minore di diciotto anni di età, la domanda deve essere firmata dai genitori o dal tutore legale. Il paziente deve allegare alla domanda i dati contenuti nella propria cartella clinica o, comunque, tutta la documentazione sanitaria concernente la malattia e la relativa sintomatologia.
1. Il paziente autorizzato che per motivi di salute, documentati dal medico curante, è impossibilitato a recarsi presso l'azienda sanitaria locale per ritirare la cannabis ad esso destinata può presentare alla medesima azienda una richiesta perché gli sia riconosciuto il diritto di avvalersi di un intermediario, indicando il nominativo e i dati anagrafici del soggetto prescelto.
2. Contestualmente o successivamente alla richiesta del paziente presentata ai sensi del comma 1, il soggetto individuato quale possibile intermediario presenta al
1. La domanda per il riconoscimento quale coltivatore autorizzato di cannabis deve essere presentata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'azienda decide sulla domanda entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e previo esame della documentazione di cui al comma 3.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta il numero massimo di piante di cannabis coltivabili e la quantità massima di cannabis utilizzabile per il coltivatore al quale è rilasciata.
3. Alla domanda di autorizzazione presentata ai sensi del comma 1 devono essere allegati:
a) il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b) la documentazione comprovante che i luoghi destinati alla coltivazione e alla conservazione della cannabis sono luoghi sicuri.
4. Il coltivatore autorizzato può vendere la cannabis da lui prodotta esclusivamente alle aziende sanitarie locali, che provvedono a destinarla ai pazienti autorizzati.
a) la data in cui ogni pianta è stata acquistata, piantata, trasportata, venduta e la quantità di cannabis utilizzabile estratta da ogni pianta;
b) la quantità di cannabis utilizzabile acquistata, prodotta, conservata, trasportata e venduta.
1. I soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili, per le sole condotte ivi previste, ai sensi degli articoli 73, 74, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
2. Nessun medico può essere punito penalmente o fatto oggetto di azione disciplinare da parte del competente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri a causa della sua azione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per uso medico di cannabis in conformità a quanto previsto dalla presente legge, ad eccezione del caso in cui dichiari il falso riguardo all'attestazione delle condizioni cliniche debilitanti del paziente.
3. Nessuno è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il fatto di assistere un paziente autorizzato ad assumere cannabis per uso medico in conformità alle disposizioni della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 4, non è punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce:
a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali rilasciano l'autorizzazione all'uso terapeutico di cannabis a pazienti, intermediari e coltivatori;
b) i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i pazienti, gli intermediari ed i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione e il trasporto di cannabis;
c) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali acquistano, conservano e distribuiscono cannabis ai pazienti autorizzati e ai loro intermediari autorizzati;
d) i termini, le forme e le modalità attraverso cui destinare la cannabis alle università e ai centri di ricerca autorizzati per lo studio e la sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati;
e) i termini, le forme e le modalità attraverso cui effettuare controlli sull'attività dei coltivatori autorizzati;
f) le modalità con le quali i medici di medicina generale sono tenuti a fornire
g) l'introduzione nella tabella II, sezione B, prevista dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la sostanza Delorazepam, delle seguenti sostanze: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR, 10aR) - 6a,7,8,10a - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.